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Imposta sulla birra

La birra alcolica e le bevande miscelate con birra sono assoggettate all’imposta sulla birra.

Per la birra prodotta all’interno della Svizzera, sono soggetti a imposta i produttori / le produttrici. Il debito fiscale sorge nel momento in cui la birra lascia l’azienda di produzione o viene utilizzata per il consumo all’interno dell’azienda.

Per la birra importata, l’imposta è a carico del debitore / della debitrice doganale. Il debito fiscale sorge nel momento in cui la birra è immessa in libera pratica.

Tariffa d’imposta

L’imposta sulla birra è calcolata in base al tenore di mosto iniziale espresso in gradi Plato.

La tariffa d’imposta si suddivide in 3 categorie:

Categoria Tariffa d’imposta per ettolitro
Birra leggera (fino a 10,0 gradi Plato) CHF 16.88
Birra normale e speciale (da 10,1 a 14 gradi Plato) CHF 25.32
Birra forte (da 14,1 gradi Plato) CHF 33.76

1 ettolitro (hl) = 100 litri (l)

Riduzione dell’imposta

Per i piccoli birrifici economicamente indipendenti – con una produzione annua inferiore a 55’000 ettolitri – si applica l’imposta sulla birra scaglionata in base alla quantità prodotta, che prevede aliquote ridotte.

La riduzione equivale all’1% per ogni 1’000 ettolitri di birra prodotta in meno. A fronte di una produzione annua di 45’000 ettolitri, l’imposta da versare è pari al 90% (riduzione del 10%). Questo sistema a scaglioni prosegue fino a una riduzione massima del 40%: a fronte di una produzione annua di 15’000 ettolitri o inferiore, si paga il 60% dell’imposta.

Esenzione fiscale

La produzione di birra destinata all’autoconsumo non deve essere dichiarata ai fini fiscali. Per birra destinata all’autoconsumo si intende la birra prodotta da una persona privata e consumata dalla stessa persona, dai suoi familiari od ospiti a titolo gratuito.

La quantità di birra esente da imposta utilizzata per l’autoconsumo non deve superare i 400 litri per azienda di produzione e per anno civile, o gli 800 litri nel caso di aziende di produzione organizzate su base associativa.

La birra con contenuto alcolico inferiore a 0,5 percento volume (birra analcolica) non è soggetta ad alcuna imposta.

Competenza

L’autorità competente è l’ambito direzionale Basi Imposta sul tabacco e sulla birra facente capo all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).

Ulteriori informazioni

Per approfondire il tema riguardante l’imposta sulla birra si rimanda al sito web dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, dove sono disponibili informazioni dettagliate sulle basi legali e sulle possibilità di contatto diretto.

Legge federale sull’imposizione della birra (Legge sull’imposizione della birra LIB)

Ordinanza sull’imposizione della birra (OIBir)