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Fondazione di un birrificio

Fintanto che la birra viene distribuita e consumata a titolo gratuito e non si supera una determinata produzione (400 litri a persona privata o 800 litri all’anno per associazioni) non va versata alcuna imposta sulla birra e non è necessario registrarsi come birrificio.

Se non si soddisfa uno di questi criteri, o nel momento in cui si vende la birra o si supera la quantità ammessa, è necessario registrarsi presso l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC). Sul sito web dell’UDSC sono disponibili diverse schede informative scaricabili e informazioni sul settore birrario.

La birra fornita a terzi deve adempiere alle disposizioni della legislazione svizzera sulle derrate alimentari (ODerr, RS 817.02; RS 817.022.110). Per informazioni su queste disposizioni di legge, rivolgersi all’Ufficio federale della sanità pubblica, 3003 Berna o ai laboratori cantonali operanti nel settore delle derrate alimentari.

Il commercio di bevande alcoliche è assoggettato a un’eventuale autorizzazione dell’autorità cantonale competente.